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Articolo secondo – La partecipazione alla vita sociale

da Redazione
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ARTICOLO 2

LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

I. L’autorità

1897 « La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità legittima che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune in grado sufficiente ». 146

Si chiama « autorità » il titolo in forza del quale persone o istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.

1898 Ogni comunità umana ha bisogno di un’autorità che la regga. 147 Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana. È necessaria all’unità della comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della società.

1899 L’autorità, esigita dall’ordine morale, viene da Dio: « Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna » (Rm 13,1-2). 148

1900 Il dovere di obbedienza impone a tutti di tributare all’autorità gli onori che ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto e, secondo il loro merito, di gratitudine e benevolenza le persone che ne esercitano l’ufficio.

Alla penna del Papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della Chiesa per l’autorità politica: 149

« O Signore, dona loro salute, pace, concordia, costanza, affinché possano esercitare, senza ostacolo, il potere sovrano che loro hai conferito. Sei tu, o Signore, re celeste dei secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria, l’onore, il potere sulla terra. Perciò dirigi tu, o Signore, le loro decisioni a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano esercitare il potere, che tu hai loro conferito, con religiosità, con pace, con clemenza, e siano degni della tua misericordia ». 150

1901 Se l’autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, « la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini ». 151

La diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi concorrano al bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui natura è contraria alla legge naturale, all’ordine pubblico e ai fondamentali diritti delle persone, non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali essi si sono imposti.

1902 L’autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi dispoticamente, ma operare per il bene comune come « forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto »: 152

« La legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla Legge eterna. Nella misura in cui si allontana dalla ragione, la si deve dichiarare ingiusta, perché non realizza il concetto di legge: è piuttosto una forma di violenza ». 153

1903 L’autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano misure contrarie all’ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. « In tal caso, anzi, chiaramente l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso ». 154

1904 « È preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. È, questo, il principio dello “Stato di diritto”, nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini ». 155

II. Il bene comune

1905 In conformità alla natura sociale dell’uomo, il bene di ciascuno è necessariamente in rapporto con il bene comune. Questo non può essere definito che in relazione alla persona umana:

« Non vivete isolati, ripiegandovi su voi stessi, come se già foste confermati nella giustizia; invece riunitevi insieme, per ricercare ciò che giova al bene di tutti ». 156

1906 Per bene comune si deve intendere « l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente ». 157 Il bene comune interessa la vita di tutti. Esige la prudenza da parte di ciascuno e più ancora da parte di coloro che esercitano l’ufficio dell’autorità. Esso comporta tre elementi essenziali:

1907 In primo luogo, esso suppone il rispetto della persona in quanto tale. In nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana. La società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di realizzare la propria vocazione. In particolare, il bene comune consiste nelle condizioni d’esercizio delle libertà naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione umana: tali il diritto « alla possibilità di agire secondo il retto dettato della propria coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso ». 158

1908 In secondo luogo, il bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo stesso. Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all’autorità farsi arbitra, in nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve rendere accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, ecc. 159

1909 Il bene comune implica infine la pace, cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto. Suppone quindi che l’autorità garantisca, con mezzi onesti, la sicurezza della società e quella dei suoi membri. Esso fonda il diritto alla legittima difesa personale e collettiva.

1910 Se ogni comunità umana possiede un bene comune che le consente di riconoscersi come tale, è nella comunità politica che si trova la sua realizzazione più completa. È compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile, dei cittadini e dei corpi intermedi.

1911 I legami di mutua dipendenza tra gli uomini s’intensificano. A poco a poco si estendono a tutta la terra. L’unità della famiglia umana, la quale riunisce esseri che godono di una eguale dignità naturale, implica un bene comune universale. Questo richiede un’organizzazione della comunità delle nazioni capace di « provvedere ai diversi bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale, cui appartengono l’alimentazione, la salute, l’educazione […], quanto in alcune circostanze particolari che sorgono qua e là, come possono essere […] la necessità di soccorrere le angustie dei profughi, o anche di aiutare gli emigrati e le loro famiglie ». 160

1912 Il bene comune è sempre orientato verso il progresso delle persone: « Nell’ordinare le cose ci si deve adeguare all’ordine delle persone e non il contrario ». 161 Tale ordine ha come fondamento la verità, si edifica nella giustizia, è vivificato dall’amore.

III. Responsabilità e partecipazione

1913 La partecipazione è l’impegno volontario e generoso della persona negli scambi sociali. È necessario che tutti, ciascuno secondo il posto che occupa e il ruolo che ricopre, partecipino a promuovere il bene comune. Questo dovere è inerente alla dignità della persona umana.

1914 La partecipazione si realizza innanzi tutto con il farsi carico dei settori dei quali l’uomo si assume la responsabilità personale: attraverso la premura con cui si dedica all’educazione della propria famiglia, mediante la coscienza con cui attende al proprio lavoro, egli partecipa al bene altrui e della società. 162

1915 I cittadini, per quanto è possibile, devono prendere parte attiva alla vita pubblica. Le modalità di tale partecipazione possono variare da un paese all’altro, da una cultura all’altra. « È da lodarsi il modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta partecipe della gestione della cosa pubblica in un clima di vera libertà ». 163

1916 La partecipazione di tutti all’attuazione del bene comune implica, come ogni dovere etico, una conversione incessantemente rinnovata delle parti sociali. La frode e altri sotterfugi mediante i quali alcuni si sottraggono alle imposizioni della legge e alle prescrizioni del dovere sociale, vanno condannati con fermezza, perché incompatibili con le esigenze della giustizia. Ci si deve occupare del progresso delle istituzioni che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini. 164

1917 Spetta a coloro che sono investiti di autorità consolidare i valori che attirano la fiducia dei membri del gruppo e li stimolano a mettersi al servizio dei loro simili. La partecipazione ha inizio dall’educazione e dalla cultura. « Legittimamente si può pensare che il futuro dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza ». 165

In sintesi

1918 « Non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio » (Rm 13,1).

1919 Ogni comunità umana ha bisogno di un’autorità per conservarsi e svilupparsi.

1920 « La comunità politica e l’autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura umana e perciò appartengono all’ordine stabilito da Dio ». 166

1921 L’autorità è esercitata in modo legittimo se si dedica al conseguimento del bene comune della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi moralmente accettabili.

1922 La diversità dei regimi politici è legittima, a condizione che essi concorrano al bene della comunità.

1923 L’autorità politica deve essere esercitata entro i limiti dell’ordine morale e garantire le condizioni d’esercizio della libertà.

1924 Il bene comune comprende « l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente ». 167

1925 Il bene comune comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali della persona; la prosperità o lo sviluppo dei beni spirituali e temporali della società; la pace e la sicurezza del gruppo e dei suoi membri.

1926 La dignità della persona umana implica la ricerca del bene comune. Ciascuno ha il dovere di adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni che servano a migliorare le condizioni di vita degli uomini.

1927 È compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile. Il bene comune dell’intera famiglia umana richiede un’organizzazione della società internazionale.


(146) Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46: AAS 55 (1963) 269.

(147) Cf Leone XIII, Lett. enc. Diuturnum illud: Leonis XIII Acta 2, 271; Id., Lett. enc. Immortale Dei: Leonis XIII Acta 5, 120.

(148) Cf 1 Pt 2,13-17.

(149) Cf già 1 Tm 2,1-2.

(150) San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios, 61, 1-2: SC 167, 198-200 (Funk 1, 178-180).

(151) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.

(152) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.

(153) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2: Ed. Leon. 7, 164.

(154) Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 51: AAS 55 (1963) 271.

(155) Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848.

(156) Lettera dello Pseudo Barnaba, 4. 10: SC 172, 100-102 (Funk 1, 48).

(157) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046; cf Ibid., 74: AAS 58 (1966) 1096.

(158) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046.

(159) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046.

(160) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 84: AAS 58 (1966) 1107.

(161) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1047.

(162) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.

(163) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050.

(164) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966) 1049.

(165) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050.

(166) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.

(167) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046.